L’acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte che variano a seconda della destinazione dell’immobile e del soggetto venditore. A partire dal 1° gennaio 2014 le imposte relative al trasferimento di immobili sono state modificate.
Se oggetto dell’acquisto è la PRIMA CASA, l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte a partire dal 1° gennaio 2014:
quando il venditore è un PRIVATO
– IVA esente
– imposta di registro del 2%
– imposta ipotecaria fissa di 50 euro
– imposta catastale fissa di 50 euro.
Nel caso l’immobile sia registrato al catasto come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) l’imposta di registro ha un valore del 9%.
Quando si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 5 anni dall’ultimazione lavori
– IVA del 4%
– imposta di registro fissa di 200 euro
– imposta ipotecaria fissa di 200 euro
– imposta catastale fissa di 200 euro
quando si acquista da impresa NON costruttrice che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione. Oppure, si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) dopo 5 anni all’ultimazione dei lavori
– IVA esente
– imposta di registro del 2%
– imposta ipotecaria fissa di 50 euro
– imposta catastale fissa di 50 euro
Se oggetto dell’acquisto è un immobile ad uso abitativo NON PRIMA CASA l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:
quando il venditore è un privato oppure un’impresa “non costruttrice” e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione, oppure un’ impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori
– IVA esente
– imposta di registro del 9%
– imposta ipotecaria di 50 euro
– imposta catastale di 50 euro
Quando il venditore è un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall’ultimazione lavori
– IVA del 10% (22% se immobile di lusso)
– imposta di registro fissa di 200 euro
– imposta ipotecaria fissa di 200 euro
– imposta catastale fissa di 200 euro
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.
Dal 1° gennaio 2007 soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine) a favore di un privato (acquirente), si può assumere come base imponibile il valore catastale, anziché dal corrispettivo pagato.
Per tutte le altre compravendite in cui l’acquirente non è un privato e/o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’ atto dalle parti e non dal valore catastale.
Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.